La normativa sulla Posta Elettronica Certificata 

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Posta Elettronica Certificata, in breve PEC: un metodo comunicativo affidabile e certificato, ormai obbligatorio per milioni di utenti. Ma visto che si parla di obblighi, cosa dice esattamente la legge? Analizziamo a fondo la normativa sulla Posta Elettronica Certificata per non incorrere in noie legali. 

 

Le basi della PEC e i pilastri normativi

Scambiarsi mail tramite Posta Certificata→ significa avere tantissime garanzie. Un’e-mail PEC ha infatti lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, perché il suo meccanismo di conferme garantisce con certezza: 

  • l’avvenuto invio dalla casella del mittente; 
  • l’avvenuto arrivo nella casella del destinatario; 
  • la presenza e l’integrità del contenuto, inclusi gli allegati alla mail. 

 

Il primo riferimento legislativo in tema PEC è il DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005→, cioè il Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata. 

Nel Regolamento vengono definite le caratteristiche, il funzionamento e le pratiche per lo scambio di corrispondenza nel sistema PEC. In seguito vengono introdotti: 

 

New call-to-action

 

 

Nell’autunno dello stesso anno si aggiungono:

 

Le normative più recenti sulla Posta Elettronica Certificata 

Il documento più importante sulla PEC è il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005→, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che sottolinea: 

  • l’importanza primaria del sistema di Posta Elettronica Certificata; 
  • la validità legale delle PEC; 
  • l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di istituire una casella PEC; 
  • l’obbligo per tutte le PA di scambiare corrispondenza tramite PEC con un soggetto qualora egli ne faccia richiesta e comunichi la sua casella; 
  • l’obbligo per tutte le PU di utilizzare la propria casella PEC per la trasmissione telematica di comunicazioni che richiedono conferme di invio e consegna. 

La Legge n.2 del 28 gennaio 2009→ estende l’obbligo di PEC a tutte le società iscritte nel registro delle imprese e a tutti i professionisti. La legge 221 del 2012→, sancisce che le nuove imprese individuali devono comunicare l’indirizzo già all’iscrizione nel registro. 

In ultimo, ricordiamo che conservare alcune PEC è obbligatorio. Il gestore è tenuto a tenere al sicuro quei dati solo per 30 mesi, ma secondo l’articolo 2220 del Codice Civile→ si devono conservare le scritture contabili per 10 anni. In caso siano collegate alla PEC, quindi, è l’azienda a doversi occupare della conservazione della PEC→. 

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